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Dal 3 febbraio 2005 è in vigore il
“Regolamento sul pronto soccorso
aziendale” (Decreto n. 388/2003) in
attuazione art. 15 D.lgs n. 626/1994,
che obbliga le imprese e gli Enti
a:
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designare gli addetti al pronto
soccorso
-
formare gli addetti incaricati
-
attivare i servizi di pronto soccorso
Presso la sede dell’impresa/Ente e
presso eventuali altre sedi distaccate
deve essere presente un adeguato numero
di incaricati della gestione delle
emergenze. A riguardo le “Linee Guida
nazionali
per l’applicazione del D.lgs n. 626/94”
ritengono indispensabile garantire la
presenza minima di almeno due
soccorritori per ogni sede.
In caso di mancato adeguamento, la legge
prevede sanzioni amministrative (da €
516,00 a € 4.131,00) e sanzioni penali
che arrivano alla reclusione fino
a sei mesi.
Il Regolamento classifica le aziende in
tre gruppi a seconda delle dimensioni e
dei rischi presenti. In ossequio alla
normativa i corsi sono indirizzati a:
GRUPPO A:
Aziende a rischio
di incidente rilevante;
Aziende con oltre
5 lavoratori e con codice di tariffa
INAIL di incidente infortunistico
di inabilità permanente superiore a 4;
Aziende del
comparto agricolo con oltre 5 lavoratori
a tempo indeterminato.
GRUPPO B:
Aziende con 3 o più
lavoratori che non rientrano nel gruppo
A.
GRUPPO C:
Aziende con meno
di 3 lavoratori che non rientrano nel
gruppo A.
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